Art. 4.
 
   1. Le commissioni dei  concorsi  sono  nominate  con  decreto  del
Presidente   della   Giunta   regionale   o  dell'Assessore  delegato
all'organizzazione e al personale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale.
   2.  Per  la  composizione  delle Commissioni trova applicazione il
disposto di cui all'articolo 37, commi 6, 7 e 8 della legge regionale
n. 53/1981, come da ultimo modificato  dall'articolo  4  della  legge
regionale 15 maggio 1989, n. 13.