Art. 4. 1. Le commissioni dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. 2. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 37, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.