Art. 40.
 
   1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989,
n.  13,  come  modificato  dall'articolo  6  della legge regionale 12
settembre 1990, n. 47, la data "30 giugno 1991" e'  sostituita  dalla
data "31 dicembre 1992".