Art. 42.
 
   1. Per la collaborazione alle attivita' dell'Associazione italiana
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni  d'Europa  (A.I.C.C.R.E.)
la  Regione  e'  autorizzata a mettere a disposizione degli organismi
regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun  onere
a  carico  della  stessa, personale regionale di qualifica funzionale
non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unita'.