Art. 42. 1. Per la collaborazione alle attivita' dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) la Regione e' autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unita'.