Art. 43.
 
   1. Il personale assunto con contratto di lavoro  giornalistico  ai
sensi  dell'articolo  42  della  legge  regionale n. 53/1981, come da
ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale n.  44/1988,
puo'  essere  utilizzato  anche  presso  l'Azienda  regionale  per la
promozione turistica o  presso  gli  uffici  decentrati  dell'Azienda
stessa;   il   personale  medesimo  puo'  altresi',  in  presenza  di
particolari  iniziative  promozionali  o   attivita'   di   interesse
dell'Amministrazione  regionale, espletare le proprie mansioni presso
le principali Aziende di promozione turistica della Regione.