Art. 43. 1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, puo' essere utilizzato anche presso l'Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell'Azienda stessa; il personale medesimo puo' altresi', in presenza di particolari iniziative promozionali o attivita' di interesse dell'Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.