Art. 44. 1. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all'inquadramento medesimo e' prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma. 2. Nelle more degli inquadramenti di cui all'articolo 20 e all'articolo 23, con riferimento in tal caso al personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro alberghiero ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, l'I.R.Fo.P. puo' disporre la proroga dell'assunzione del personale avente titolo agli inquadramenti medesimi con riferimento all'anno formativo 1992-1993. 3. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all'inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno. 4. Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 23, l'I.R.Fo.P. mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d'Aurisina Europa Hotel avente titolo all'inquadramento medesimo utilizzandolo per i compiti d'istituto nonche' ponendolo a disposizione delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalita'.