Art. 44.
 
   1. Nelle  more  dell'inquadramento  di  cui  all'articolo  19,  la
posizione  di  comando  del personale avente titolo all'inquadramento
medesimo e' prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite
temporale di cui all'articolo 45, primo comma, della legge  regionale
n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo
stesso articolo, secondo comma.
   2.  Nelle  more  degli  inquadramenti  di  cui  all'articolo  20 e
all'articolo 23, con riferimento in tal caso al personale  assunto  a
tempo  determinato  con  contratto  di  lavoro  alberghiero  ai sensi
dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n.  76/1982
e  dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, l'I.R.Fo.P. puo'
disporre la proroga dell'assunzione del personale avente titolo  agli
inquadramenti medesimi con riferimento all'anno formativo 1992-1993.
   3.  Nelle  more  dell'inquadramento  di  cui  all'articolo  22, le
assunzioni del personale avente  titolo  all'inquadramento  medesimo,
sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.
   4.   Nelle   more   dell'inquadramento  di  cui  all'articolo  23,
l'I.R.Fo.P.  mantiene  in  servizio  il  personale  del   Centro   di
formazione professionale Marina d'Aurisina Europa Hotel avente titolo
all'inquadramento  medesimo  utilizzandolo  per  i compiti d'istituto
nonche' ponendolo a disposizione delle strutture dell'Amministrazione
regionale  e  degli  Enti  regionali, compatibilmente alle specifiche
professionalita'.