Art. 46.
 
   1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi  una  volta  attuati
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  1, comma 2, si procede ad un
riassetto strutturale dell'ordinamento del personale nonche'  ad  una
definizione,  a  regime,  delle  modalita' di progressione giuridico-
economica di carriera del personale medesimo.