Art. 5. 1. La prova d'esame dei concorsi di cui all'articolo 2, per l'accesso alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere e funzionario, consiste in una prova scritta, anche a risposta sintetica, volta all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede. 2. La prova d'esame dei concorsi di cui all'articolo 2, per l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, consiste in una prova tecnico-pratica, volta all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede. 3. Le commissioni dei concorsi dispongono di sessanta punti per la valutazione della prova d'esame di cui ai commi 1 e 2, nonche' di ulteriori cinquanta punti per la valutazione dei seguenti titoli: a) anzianita' effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di quindici anni (punti 1,2 per ogni anno, punti 0,1 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 18); b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso, (punti 12); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza alla qualifica di consigliere; c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami o per titoli ed esami (punti 12); d) idoneita' conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale o di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 3); e) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-laurea con esame finale, in materie di tipo attinente o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano gia' previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 5 e di punti 1 per ciascun titolo). 4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1991.