Art. 5.
 
   1.  La  prova  d'esame  dei  concorsi  di  cui all'articolo 2, per
l'accesso alle qualifiche funzionali  di  segretario,  consigliere  e
funzionario,   consiste  in  una  prova  scritta,  anche  a  risposta
sintetica, volta all'accertamento della preparazione professionale  e
dell'attitudine  dei  candidati  allo  svolgimento  delle prestazioni
professionali  proprie  della  qualifica  funzionale  e  del  profilo
professionale cui si accede.
   2.  La  prova  d'esame  dei  concorsi  di  cui all'articolo 2, per
l'accesso alla qualifica funzionale di coadiutore,  consiste  in  una
prova  tecnico-pratica,  volta  all'accertamento  della  preparazione
professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento  delle
prestazioni  professionali  proprie  della qualifica funzionale e del
profilo professionale cui si accede.
   3. Le commissioni dei concorsi dispongono di sessanta punti per la
valutazione della prova d'esame di cui ai commi 1  e  2,  nonche'  di
ulteriori cinquanta punti per la valutazione dei seguenti titoli:
     a) anzianita' effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza
superiore  a  cinque  anni, valutabile fino ad un massimo di quindici
anni (punti 1,2 per ogni anno, punti 0,1 per ogni mese intero fino ad
un massimo di punti 18);
     b)  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  dalla  vigente
normativa  regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica
ed il profilo professionale di accesso,  (punti  12);  per  l'accesso
alla  qualifica  funzionale  di  funzionario  per titolo di studio si
intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia
di concorsi pubblici per il  profilo  professionale  di  appartenenza
alla qualifica di consigliere;
     c)  conseguimento  della  qualifica  funzionale  di appartenenza
mediante concorso per esami o per titoli ed esami (punti 12);
     d) idoneita' conseguita in concorsi per esami o  per  titoli  ed
esami  presso  l'Amministrazione  regionale  per posti della medesima
qualifica funzionale o di profilo professionale omogeneo a quelli cui
si accede (punti 3);
     e)  con  riferimento  ai  soli  concorsi  per   l'accesso   alle
qualifiche  funzionali  di  consigliere e funzionario: superamento di
esami professionali di Stato, di corsi universitari  post-laurea  con
esame  finale,  in materie di tipo attinente o omogeneo alle mansioni
proprie del profilo professionale cui si accede e qualora  non  siano
gia'  previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale
medesimo  (fino  ad  un  massimo  di punti 5 e di punti 1 per ciascun
titolo).
   4.  Tutti  i  requisiti  ed  i  titoli  valutabili  devono  essere
posseduti alla data del 31 dicembre 1991.