Art. 6.
 
   1.  L'individuazione  delle materie d'esame e della corrispondenza
tra profilo professionale di provenienza e profilo  professionale  di
accesso  nonche' dei titoli di studio o degli attestati richiesti con
riferimento  ai  profili  professionali  messi  a  concorso,  avviene
mediante   decreto   del   Presidente   della   Giunta   regionale  o
dell'Assessore  delegato  all'organizzazione  e  al   personale,   su
conforme  deliberazione  della Giunta regionale, previo confronto con
le rappresentanze sindacali.