Art. 6. 1. L'individuazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso nonche' dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.