Art. 7. 1. Nei concorsi di cui al capo I, la valutazione complessiva risulta dalla somma del punteggio riportato nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova d'esame un punteggio inferiore a 36/60. 2. Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nelle valutazioni complessive di cui al comma 1. 3. A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella qualifica funzionale di appartenenza; a parita' di questa dalla maggiore anzianita' complessiva di servizio; a parita' di questa dall'eta'.