Art. 7.
 
    1. Nei concorsi di cui al  capo  I,  la  valutazione  complessiva
risulta dalla somma del punteggio riportato nella prova d'esame e del
punteggio  attribuito ai titoli. Non sono comunque considerati idonei
i candidati che abbiano riportato nella prova  d'esame  un  punteggio
inferiore a 36/60.
   2.  Le  graduatorie  di  merito  sono formate secondo l'ordine dei
punteggi ottenuti nelle valutazioni complessive di cui al comma 1.
   3. A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore
anzianita' nella qualifica funzionale di appartenenza; a  parita'  di
questa  dalla  maggiore anzianita' complessiva di servizio; a parita'
di questa dall'eta'.