Art. 8.
 
   1.  I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente   della   Giunta   regionale   o  dell'Assessore  delegato
all'organizzazione e al personale e  sono  tenuti  ad  effettuare  il
periodo di prova.
   2. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti, inclusa la
determinazione  dell'anzianita'  di  effettivo  servizio  nella nuova
qualifica funzionale, dal 1› gennaio 1992.
   3.  I  vincitori  che,  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge
regionale  n.  53/1981,  riportino un giudizio sfavorevole al termine
del periodo di prova, sono restituiti, anche  in  soprannumero,  alla
qualifica funzionale di provenienza.
   4.  Ai  vincitori e' attribuito, nella nuova qualifica funzionale,
lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio  in  godimento
nella  qualifica  funzionale  di provenienza e dell'importo pari alla
differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica funzionale
e lo  stipendio  iniziale  della  qualifica  di  provenienza;  spetta
altresi',  con effetto dal 1› gennaio 1993, il salario individuale di
anzianita' determinato rapportando  l'importo  annuo  lordo  relativo
alla  nuova  qualifica  conseguita  al numero dei mesi di servizio, o
frazione superiore a quindici giorni, maturati  in  detta  qualifica,
detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.