Art. 8. 1. I vincitori dei concorsi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova. 2. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti, inclusa la determinazione dell'anzianita' di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1 gennaio 1992. 3. I vincitori che, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 53/1981, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova, sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica funzionale di provenienza. 4. Ai vincitori e' attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica funzionale di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica funzionale e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza; spetta altresi', con effetto dal 1 gennaio 1993, il salario individuale di anzianita' determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.