Art. 9.
 
   1. Per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo
forestale  regionale  e  maresciallo  ittico,  si  applica, anche con
riferimento alla decorrenza concorsuale di  cui  all'articolo  2,  la
disciplina  di  cui all'articolo 40 della legge regionale n. 53/1981,
fatta eccezione per il disposto di cui  al  secondo  comma,  come  da
ultimo  modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n.
13/1989.
   2. Sono messi a concorso i posti resisi disponibili,  nei  profili
professionali  di cui al comma 1, come previsto nell'allegata tabella
A.