Art. 9. 1. Per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico, si applica, anche con riferimento alla decorrenza concorsuale di cui all'articolo 2, la disciplina di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 53/1981, fatta eccezione per il disposto di cui al secondo comma, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 13/1989. 2. Sono messi a concorso i posti resisi disponibili, nei profili professionali di cui al comma 1, come previsto nell'allegata tabella A.