Art. 2.
                       Inserimento di articolo
 
   1.  Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 15/1989 e' inserito il
seguente:
 
                            "Art. 23-bis.
              Contributi per la realizzazione di opere
 
   1.  La  Regione  concede  contributi  in  conto capitale agli enti
locali che abbiano predisposto apposito piano ai sensi  dell'art.  32
della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura massima del 75 per
cento  della  spesa  ammissibile  per  la  realizzazione   di   opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
   2.  Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il
31 marzo di ogni anno.
   3. La Giunta regionale stabilisce i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  cui  la  Regione  deve  attenersi per la concessione dei
contributi  di  cui  al  primo  comma,  nonche'   le   modalita'   di
liquidazione del contributo stesso".