Art. 2. Inserimento di articolo 1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 15/1989 e' inserito il seguente: "Art. 23-bis. Contributi per la realizzazione di opere 1. La Regione concede contributi in conto capitale agli enti locali che abbiano predisposto apposito piano ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno. 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione cui la Regione deve attenersi per la concessione dei contributi di cui al primo comma, nonche' le modalita' di liquidazione del contributo stesso".