Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992: a) soppressione del capitolo 1561 "Spese per la realizzazione di nuovi progetti tecnico-costruttivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche"; b) per gli oneri all'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1562 "Spese per interventi informativi, educativi e di aggiornamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di cassa; c) per gli oneri di cui all'art. 23- bis della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1563 "Spese per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche" con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.