Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
provvede mediante le seguenti variazioni  allo  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:
     a) soppressione del capitolo 1561 "Spese per la realizzazione di
nuovi progetti tecnico-costruttivi finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche";
     b)  per  gli  oneri  all'art. 23 della legge regionale 12 giugno
1989
n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del  capitolo
1562  "Spese per interventi informativi, educativi e di aggiornamento
per   l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche"   con   lo
stanziamento di lire 100.000.000 in termini di cassa;
     c)  per  gli oneri di cui all'art. 23- bis della legge regionale
12  giugno  1989  n.  15  come  modificata  dalla   presente   legge,
istituzione  del  capitolo  1563 "Spese per la realizzazione di opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche"  con  lo
stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.