Art. 10.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1. Alle donne, che risultino in regola  con  la  contribuzione  ai
sensi dell'art. 11, e' concesso, in occasione della nascita di figli,
un assegno di natalita' qualora non possano usufruire dei trattamenti
di  maternita'  previsti  dalle  leggi  30 dicembre 1971, n. 1204, 29
dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379,  o  di  provvidenze
analoghe,  purche'  risultino  cittadine  italiane  e  residenti  sul
territorio regionale da almeno tre anni oppure  siano  coniugate  con
persona in possesso dei medesimi requisiti.
   2.  L'assegno  di  cui  al comma 1 spetta anche alle madri di eta'
inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai  sensi
dell'articolo  11.  Compete  inoltre  a  quelle  di eta' superiore ai
quarantatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista.
   3. L'assegno e' determinato in lire 3 milioni 800 mila in analogia
all'indennita' spettante, ai sensi dell'articolo  3  della  legge  29
dicembre   1987,   n.   546,  alle  coltivatrici  dirette.  L'importo
dell'assegno verra' annualmente rideterminato dalla Giunta regionale,
tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
   4.  L'assegno  di  cui  al comma 1 e' altresi' concesso in caso di
adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della  legge
4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il
bambino   non   abbia   compiuto  i  sei  anni  di  eta'  al  momento
dell'adozione o dell'affidamento.
   5. L'assegno di natalita' viene inoltre concesso per la differenza
fra  il  trattamento  di  maternita'  erogato   alle   collaboratrici
familiari  per  il  periodo  di  astensione obbligatoria dal lavoro e
l'importo previsto dal comma 3. I soggetti interessati sono tenuti  a
versare i contributi di cui all'articolo 11.