Art. 10. D e s t i n a t a r i 1. Alle donne, che risultino in regola con la contribuzione ai sensi dell'art. 11, e' concesso, in occasione della nascita di figli, un assegno di natalita' qualora non possano usufruire dei trattamenti di maternita' previsti dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379, o di provvidenze analoghe, purche' risultino cittadine italiane e residenti sul territorio regionale da almeno tre anni oppure siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti. 2. L'assegno di cui al comma 1 spetta anche alle madri di eta' inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi dell'articolo 11. Compete inoltre a quelle di eta' superiore ai quarantatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista. 3. L'assegno e' determinato in lire 3 milioni 800 mila in analogia all'indennita' spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, alle coltivatrici dirette. L'importo dell'assegno verra' annualmente rideterminato dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7. 4. L'assegno di cui al comma 1 e' altresi' concesso in caso di adozione o di affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a condizione che il bambino non abbia compiuto i sei anni di eta' al momento dell'adozione o dell'affidamento. 5. L'assegno di natalita' viene inoltre concesso per la differenza fra il trattamento di maternita' erogato alle collaboratrici familiari per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e l'importo previsto dal comma 3. I soggetti interessati sono tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 11.