Art. 11. Contribuzione 1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno di eta' le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno di eta'. Le donne che hanno gia' superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui. 2. L'adesione puo' essere comunicata dalle interessate anche antecedentemente al ventunesimo anno di eta', al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'articolo 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore. 3. L'assegno non sara' erogato qualora all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12 la richiedente non abbia ancora comunicato l'adesione, oppure risulti la mancata contribuzione. 4. In via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato adempimento alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non superi i tre anni e dietro apposita domanda, l'interessata puo' regolarizzare la propria posizione versando i contributi arretrati maggiorati dell'interesse legale e di una penalita' pari al 50 per cento del contributo stesso. 5. Il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto per il periodo coperto da rapporto di lavoro dipendente o da attivita' lavorativa autonoma con contribuzione ai fini della maternita', nonche' per i periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso titolo. Per dette persone non opera inoltre il limite di eta' del ventunesimo anno. L'obbligo di contribuzione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa. 6. Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno o piu' assegni non ottemperi all'obbligo del versamento contributivo fino al compimento del quarantatreesimo anno di eta', gli assegni stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.