Art. 11.
                            Contribuzione
 
   1.  Entro  novanta  giorni  dal compimento del ventunesimo anno di
eta' le donne interessate all'intervento previdenziale sono tenute  a
comunicare    la    propria    adesione   alla   Provincia   autonoma
territorialmente competente,  sottoscrivendo  un  impegno  a  versare
annualmente  il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al
compimento del quarantatreesimo anno di eta'. Le donne che hanno gia'
superato il ventunesimo anno alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge versano il contributo per gli anni residui.
   2.  L'adesione  puo'  essere  comunicata  dalle  interessate anche
antecedentemente al ventunesimo anno di eta', al fine di acquisire le
prestazioni previste dalla presente legge per  il  relativo  periodo,
versando  i contributi ai sensi dell'articolo 7. L'eventuale adesione
di minorenni deve essere controfirmata da  uno  dei  genitori  o  dal
tutore.
   3.   L'assegno   non   sara'   erogato   qualora   all'atto  della
presentazione della domanda di cui all'articolo 12 la richiedente non
abbia  ancora  comunicato  l'adesione,  oppure  risulti  la   mancata
contribuzione.
   4.  In  via eccezionale, qualora il periodo complessivo di mancato
adempimento alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non superi i tre
anni e dietro apposita domanda, l'interessata puo'  regolarizzare  la
propria   posizione   versando   i  contributi  arretrati  maggiorati
dell'interesse legale e di una penalita' pari al  50  per  cento  del
contributo stesso.
   5.  Il  contributo  di cui al comma 1 non e' dovuto per il periodo
coperto da rapporto di lavoro dipendente o  da  attivita'  lavorativa
autonoma  con  contribuzione  ai fini della maternita', nonche' per i
periodi comunque coperti da contribuzione per lo stesso  titolo.  Per
dette  persone  non  opera  inoltre il limite di eta' del ventunesimo
anno. L'obbligo  di  contribuzione  decorre  dal  novantesimo  giorno
successivo alla data di cessazione della prestazione lavorativa.
   6.  Qualora la donna a favore della quale sono stati erogati uno o
piu' assegni non ottemperi all'obbligo  del  versamento  contributivo
fino  al  compimento  del  quarantatreesimo anno di eta', gli assegni
stessi saranno revocati procedendo al recupero forzoso di tali somme.