Art. 12. D o m a n d a 1. L'assegno sara' erogato in unica soluzione entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalita' che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente. 2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al comma 1, l'assegno puo' essere richiesto dal padre esercente la patria potesta' o, in sua assenza, dal tutore designato dal giudice tutelare.