Art. 12.
                            D o m a n d a
 
   1.  L'assegno  sara'  erogato in unica soluzione entro e non oltre
tre mesi dalla data della domanda, secondo le modalita'  che  saranno
stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.
   2. In caso di decesso della madre entro il termine di cui al comma
1,  l'assegno  puo'  essere  richiesto  dal padre esercente la patria
potesta'  o,  in  sua  assenza,  dal  tutore  designato  dal  giudice
tutelare.