Art. 14.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1.  Ai  titolari  dell'assegno  al  nucleo previsto dalla legge 13
maggio 1988, n. 153 nonche' ai richiedenti il  cui  nucleo  familiare
non   superi  i  limiti  di  reddito  previsti  dall'art.  15,  viene
corrisposto un assegno di 50 mila mensili per il terzo  ed  ulteriori
figli  minorenni,  o maggiorenni se studenti fino all'eta' di ventuno
anni in caso di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o
di una scuola di formazione professionale, e  fino  al  ventiseiesimo
anno   di   eta'   qualora   frequentino   un  istituto  superiore  o
l'universita' e comunque nel limite della durata legale del corso  di
studi, purche' conviventi ed a carico del richiedente.
   2.   Rientrano  nel  nucleo  familiare,  ai  fini  delle  presenti
disposizioni, oltre ai figli, gli equiparati, nonche' i nipoti  ed  i
fratelli  e  le sorelle che risultino orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito la pensione ai superstiti.
   3.  I  figli  ed  equiparati   disabili   percepiscono   l'assegno
prescindendo dal limite di eta' e dalla composizione del nucleo.
   4.  Puo'  ottenere  l'assegno  di cui al presente articolo un solo
richiedente per nucleo, che sia  cittadino  residente  in  un  comune
della Regione da almeno tre anni.
   5.  L'assegno  di  cui  al  comma  1  integra  l'assegno al nucleo
previsto dalla legge 13 maggio 1988, n.  153  ed  e'  cumulabile  con
eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali.