Art. 14. D e s t i n a t a r i 1. Ai titolari dell'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 nonche' ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'art. 15, viene corrisposto un assegno di 50 mila mensili per il terzo ed ulteriori figli minorenni, o maggiorenni se studenti fino all'eta' di ventuno anni in caso di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado o di una scuola di formazione professionale, e fino al ventiseiesimo anno di eta' qualora frequentino un istituto superiore o l'universita' e comunque nel limite della durata legale del corso di studi, purche' conviventi ed a carico del richiedente. 2. Rientrano nel nucleo familiare, ai fini delle presenti disposizioni, oltre ai figli, gli equiparati, nonche' i nipoti ed i fratelli e le sorelle che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti. 3. I figli ed equiparati disabili percepiscono l'assegno prescindendo dal limite di eta' e dalla composizione del nucleo. 4. Puo' ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della Regione da almeno tre anni. 5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno al nucleo previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ed e' cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali.