Art. 15.
                          Limiti di reddito
 
   1. L'assegno e' corrisposto a condizione che il reddito del nucleo
familiare  del  richiedente,  compreso  quello  dei figli maggiorenni
studenti o disabili, rientri nelle fasce  fissate  annualmente  dalla
Giunta  regionale  in  base  al  numero  dei  componenti  il nucleo e
comunque in  misura  non  superiore  ai  limiti  stabiliti  in  campo
nazionale maggiorati del 50 per cento.
   2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 viene preso in considerazione il
reddito del nucleo familiare, conseguito nell'anno solare  precedente
la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi
di cui al comma 9 dell'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
   3. Le persone che esercitano attivita' lavorativa autonoma possono
accedere  alla provvidenza di cui all'articolo 14 qualora ne facciano
domanda   e   versino    annualmente    alla    Provincia    autonoma
territorialmente  competente un contributo, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, o dall'inizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma, se successivo, ai sensi dell'art. 7.