Art. 15. Limiti di reddito 1. L'assegno e' corrisposto a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti o disabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti in campo nazionale maggiorati del 50 per cento. 2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nell'anno solare precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi di cui al comma 9 dell'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 3. Le persone che esercitano attivita' lavorativa autonoma possono accedere alla provvidenza di cui all'articolo 14 qualora ne facciano domanda e versino annualmente alla Provincia autonoma territorialmente competente un contributo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dall'inizio dell'attivita' lavorativa autonoma, se successivo, ai sensi dell'art. 7.