Art. 17.
                       Decorrenza dell'assegno
 
   1.  L'attribuzione  dell'assegno decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
   2. La misura dell'assegno potra' essere annualmente  rideterminata
dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 7.