Art. 17. Decorrenza dell'assegno 1. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 2. La misura dell'assegno potra' essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.