Art. 18.
                        D e s t i n a t a r i
 
   1.  In  armonia  con le finalita' previste dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e' concesso, a favore  del  genitore  che  risulti  in
regola  con  la  contribuzione ai sensi dell'articolo 21, e che abbia
cura del proprio bambino, un assegno di cura fino al  compimento  del
primo anno di vita del figlio. In caso di decesso di uno dei genitori
prima  del  compimento  dell'anno  di vita del figlio, o di accertata
impossibilita' dello stesso di  occuparsi  direttamente  del  minore,
l'assegno e' corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda
alla cura del bambino.
   2.  L'assegno  di  cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di eta'
inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai  sensi
dell'articolo  21.  Compete  inoltre  a  quelli  di eta' superiore ai
quarantatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista.
   3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che  il
soggetto  richiedente,  fino  al  primo  anno di vita del figlio, non
presti attivita' lavorativa autonoma o  subordinata  per  un  periodo
complessivo  superiore  a  settantadue  giornate  lavorative. Da tale
acquisto si prescinde con riferimento ai nuclei familiari  nei  quali
sia  presente  un  solo  genitore  nonche'  a  quelli dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni  che  operino  in  aziende  in  condizioni
particolarmente sfavorite sul territorio regionale.
   4.  L'assegno  compete  al  soggetto  che  abbia  la  cittadinanza
italiana e risieda in un comune della regione Trentino-Alto Adige  da
almeno  tre anni o sia coniugato con persona in possesso dei medesimi
requisiti.