Art. 18. D e s t i n a t a r i 1. In armonia con le finalita' previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' concesso, a favore del genitore che risulti in regola con la contribuzione ai sensi dell'articolo 21, e che abbia cura del proprio bambino, un assegno di cura fino al compimento del primo anno di vita del figlio. In caso di decesso di uno dei genitori prima del compimento dell'anno di vita del figlio, o di accertata impossibilita' dello stesso di occuparsi direttamente del minore, l'assegno e' corrisposto al coniuge o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino. 2. L'assegno di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti di eta' inferiore ai ventuno anni che abbiano comunicato l'adesione ai sensi dell'articolo 21. Compete inoltre a quelli di eta' superiore ai quarantatre anni che siano in regola con la contribuzione prevista. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che il soggetto richiedente, fino al primo anno di vita del figlio, non presti attivita' lavorativa autonoma o subordinata per un periodo complessivo superiore a settantadue giornate lavorative. Da tale acquisto si prescinde con riferimento ai nuclei familiari nei quali sia presente un solo genitore nonche' a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino in aziende in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale. 4. L'assegno compete al soggetto che abbia la cittadinanza italiana e risieda in un comune della regione Trentino-Alto Adige da almeno tre anni o sia coniugato con persona in possesso dei medesimi requisiti.