Art. 19. Misura dell'assegno 1. L'importo mensile dell'assegno e' determinato in lire 300 mila. 2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento del primo anno di vita del bambino e non e' cumulabile con altri eventuali interventi analoghi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale. 3. L'entita' dell'assegno di cui al comma 1 potra' essere rideterminata dalla giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.