Art. 19.
                         Misura dell'assegno
 
   1. L'importo mensile dell'assegno e' determinato in lire 300 mila.
   2. L'assegno viene erogato dal quarto mese fino al compimento  del
primo  anno  di  vita  del  bambino  e  non  e'  cumulabile con altri
eventuali interventi analoghi previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia previdenziale.
   3.  L'entita'  dell'assegno  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
rideterminata dalla giunta regionale tenuto conto del disposto di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.