Art. 2. Delega di funzioni 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano o direttamente tramite proprie strutture provinciali, o mediante convenzione con enti previdenziali nazionali o con istituti assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonche' le modalita' di erogazione delle prestazioni previdenziali. 3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattivita' o di violazione della presente legge. 4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.