Art. 2.
                         Delega di funzioni
 
   1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli
interventi previdenziali previsti nella  stessa  sono  delegate  alle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che  le  esercitano o
direttamente  tramite  proprie  strutture  provinciali,  o   mediante
convenzione   con   enti   previdenziali  nazionali  o  con  istituti
assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
   2.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono a
disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto
attiene all'esercizio delle funzioni delegate, nonche'  le  modalita'
di erogazione delle prestazioni previdenziali.
   3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio
delle  funzioni  delegate  in  caso  di  persistente inattivita' o di
violazione della presente legge.
   4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni  amministrative
delegate  con  la  presente  legge e' ammesso ricorso, entro sessanta
giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale
decide in via definitiva.