Art. 21.
                            Contribuzione
 
   1. Entro novanta giorni dal compimento  del  ventunesimo  anno  di
eta', le persone interessate all'intervento previdenziale sono tenute
a   comunicare   la   propria   adesione   alla   Provincia  autonoma
territorialmente competente,  sottoscrivendo  un  impegno  a  versare
annualmente  il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al
compimento del quarantatreesimo anno d'eta'. Le  persone  interessate
che  hanno  gia' superato il ventunesimo anno alla data di entrata in
vigore della presente  legge  versano  il  contributo  per  gli  anni
residui.
   2.  L'adesione  puo'  essere  comunicata  dagli  interessati anche
antecedentemente al ventunesimo anno di eta', al fine di acquisire le
prestazioni previste dalla presente legge per  il  relativo  periodo,
versando  i  contributi ai sensi dell'art. 7. L'eventuale adesione di
minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore.
   3. Coloro che prestano attivita' lavorativa saltuaria ai sensi del
comma  3  dell'articolo  18  sono  tenuti,  al  fine  di  beneficiare
dell'assegno  di  cura, a versare i contributi previsti dall'articolo
7. Si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 11, commi 3, 4,
5 e 6.