Art. 21. Contribuzione 1. Entro novanta giorni dal compimento del ventunesimo anno di eta', le persone interessate all'intervento previdenziale sono tenute a comunicare la propria adesione alla Provincia autonoma territorialmente competente, sottoscrivendo un impegno a versare annualmente il contributo previsto ai sensi dell'articolo 7, fino al compimento del quarantatreesimo anno d'eta'. Le persone interessate che hanno gia' superato il ventunesimo anno alla data di entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui. 2. L'adesione puo' essere comunicata dagli interessati anche antecedentemente al ventunesimo anno di eta', al fine di acquisire le prestazioni previste dalla presente legge per il relativo periodo, versando i contributi ai sensi dell'art. 7. L'eventuale adesione di minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o dal tutore. 3. Coloro che prestano attivita' lavorativa saltuaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 sono tenuti, al fine di beneficiare dell'assegno di cura, a versare i contributi previsti dall'articolo 7. Si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6.