Art. 23. Indennita' di degenza 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati, agli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, iscritti alle gestioni speciali, ai liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, alle collaboratrici domestiche iscritte all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto Nazionale per la previdenza sociale, nonche' alle casalinghe iscritte all'albo di cui alla presente legge, un'indennita' giornaliera in caso di ricovero ospedaliero per malattia. 2. L'indennita' compete ai soggetti di cui al comma 1 che non fruiscano di pensione diretta, non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta', siano cittadini italiani e risiedano in un comune della Regione da almeno tre anni, oppure siano coniugati con persona in possesso dei medesimi requisiti. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta per i primi quattro giorni di degenza e per degenze conseguenti a puerperio o infortunio.