Art. 23.
                        Indennita' di degenza
 
   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, e' corrisposta  ai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
iscritti  negli  elenchi  del servizio contributi agricoli unificati,
agli artigiani ed  esercenti  attivita'  commerciali,  iscritti  alle
gestioni  speciali,  ai liberi professionisti, iscritti ai rispettivi
Albi,  alle  collaboratrici  domestiche  iscritte   all'assicurazione
generale  obbligatoria  presso l'Istituto Nazionale per la previdenza
sociale, nonche'  alle  casalinghe  iscritte  all'albo  di  cui  alla
presente   legge,  un'indennita'  giornaliera  in  caso  di  ricovero
ospedaliero per malattia.
   2. L'indennita' compete ai soggetti di cui  al  comma  1  che  non
fruiscano    di   pensione   diretta,   non   abbiano   superato   il
sessantacinquesimo anno di eta', siano cittadini italiani e risiedano
in un comune della Regione da almeno tre anni, oppure siano coniugati
con persona in possesso dei medesimi requisiti.
   3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta per i  primi  quattro
giorni di degenza e per degenze conseguenti a puerperio o infortunio.