Art. 24. Misura dell'indennita' di degenza 1. La misura dell'indennita' di degenza e' determinata in lire 37 mila giornaliere. 2. L'indennita' sara' annualmente rideterminata con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7. 3. L'indennita' giornaliera viene erogata per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.