Art. 24.
                  Misura dell'indennita' di degenza
 
   1.  La misura dell'indennita' di degenza e' determinata in lire 37
mila giornaliere.
   2. L'indennita' sara' annualmente rideterminata con  provvedimento
della Giunta regionale, tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e
5 dell'articolo 7.
   3.  L'indennita'  giornaliera viene erogata per un periodo massimo
di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.