Art. 26.
                       Modalita' di erogazione
 
   1.  L'indennita',  nella  misura  prevista dall'articolo 24, viene
erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni  la
liquidazione  dell'indennita'  puo' avvenire, a domanda, in piu' rate
anticipate.
   2. In caso di decesso,  la  domanda  puo'  essere  presentata  dal
coniuge  o  da  altro  familiare  convivente,  secondo  le modsalita'
previste dall'articolo 25.