Art. 26. Modalita' di erogazione 1. L'indennita', nella misura prevista dall'articolo 24, viene erogata in unica soluzione. Per degenze superiori a trenta giorni la liquidazione dell'indennita' puo' avvenire, a domanda, in piu' rate anticipate. 2. In caso di decesso, la domanda puo' essere presentata dal coniuge o da altro familiare convivente, secondo le modsalita' previste dall'articolo 25.