Art. 27.
                      C o n t r i b u z i o n e
 
   1. Le persone che intendono beneficiare dell'indennita' di degenza
devono versare alla Provincia autonoma competente un contributo annuo
ai  sensi  dell'articolo  7.  La contribuzione effettuata entro il 31
dicembre di  ogni  anno  da'  diritto  alla  prestazione  per  l'anno
successivo.
   2.  In  fase  di  prima  applicazione, ai fini della copertura per
l'anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  L'entita'  del  contributo di cui al comma 1 sara' annualmente
rideterminata dalla Giunta regionale, tenuto conto  del  disposto  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.