Art. 29.
    Destinatari e misura dell'indennita' per infortuni domestici
 
   1.  Possono  fruire  della  provvidenza  di cui all'articolo 28 le
persone casalinghe, iscritte all'Albo  di  cui  all'articolo  8,  che
siano  cittadine  italiane  e risiedano in un comune della Regione da
almeno tre anni  o  siano  coniugate  con  persona  in  possesso  dei
medesimi requisiti.
   2.  La  misura  dell'indennita'  e'  stabilita  in  lire  37  mila
giornaliere e sara' rideterminata annualmente dalla giunta regionale.
   3. L'indennita' giornaliera non spetta per i primi quattro  giorni
di  inabilita'  e  viene  erogata  fino  ad  un  massimo  di sei mesi
nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive.
   4. L'erogazione avviene  a  domanda  da  presentarsi  entro  dieci
giorni  dalla  data dell'infortunio e da certificarsi successivamente
fino alla guarigione clinica accertata.