Art. 29. Destinatari e misura dell'indennita' per infortuni domestici 1. Possono fruire della provvidenza di cui all'articolo 28 le persone casalinghe, iscritte all'Albo di cui all'articolo 8, che siano cittadine italiane e risiedano in un comune della Regione da almeno tre anni o siano coniugate con persona in possesso dei medesimi requisiti. 2. La misura dell'indennita' e' stabilita in lire 37 mila giornaliere e sara' rideterminata annualmente dalla giunta regionale. 3. L'indennita' giornaliera non spetta per i primi quattro giorni di inabilita' e viene erogata fino ad un massimo di sei mesi nell'anno solare, con esclusione delle giornate festive. 4. L'erogazione avviene a domanda da presentarsi entro dieci giorni dalla data dell'infortunio e da certificarsi successivamente fino alla guarigione clinica accertata.