Art. 3.
                      Interventi previdenziali
 
   1. Sono disciplinati dalla presente legge  i  seguenti  interventi
previdenziali:
     a)  erogazione di assegni "una tantum" di natalita' per le madri
che non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per  le
stesse finalita';
     b)  erogazione  di  un assegno al genitore, a partire dal quarto
mese fino al primo anno di vita del  figlio,  qualora  provveda  alla
cura  dello  stesso  e  non presti continuamente attivita' lavorativa
subordinata od autonoma;
     c) erogazione di  un  assegno  per  la  famiglia  con  finalita'
integrative  rispetto  all'assegno  al  nucleo  familiare di cui alla
legge 13 maggio 1988, n. 153;
     d) erogazione di un'indennita' per degenza ospedaliera dovuta  a
malattia  a  favore  dei  lavoratori  autonomi,  delle collaboratrici
domestiche e delle persone casalinghe;
     e) forme di assicurazione per infortuni domestici.