Art. 3. Interventi previdenziali 1. Sono disciplinati dalla presente legge i seguenti interventi previdenziali: a) erogazione di assegni "una tantum" di natalita' per le madri che non possono fruire dei trattamenti previdenziali previsti per le stesse finalita'; b) erogazione di un assegno al genitore, a partire dal quarto mese fino al primo anno di vita del figlio, qualora provveda alla cura dello stesso e non presti continuamente attivita' lavorativa subordinata od autonoma; c) erogazione di un assegno per la famiglia con finalita' integrative rispetto all'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153; d) erogazione di un'indennita' per degenza ospedaliera dovuta a malattia a favore dei lavoratori autonomi, delle collaboratrici domestiche e delle persone casalinghe; e) forme di assicurazione per infortuni domestici.