Art. 30. Contribuzione 1. Le persone casalinghe interessate a beneficiare della provvidenza di cui al presente capo devono versare annualmente alla Provincia autonoma competente un contributo ai sensi dell'articolo 7. La contribuzione effettuata entro il 31 dicembre da' diritto alla prestazione per l'anno successivo. 2. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'entita' del contributo di cui al comma 1 sara' annualmente rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.