Art. 30.
                            Contribuzione
 
   1.  Le  persone  casalinghe  interessate   a   beneficiare   della
provvidenza  di  cui al presente capo devono versare annualmente alla
Provincia autonoma competente un contributo ai sensi dell'articolo 7.
La contribuzione effettuata entro il 31  dicembre  da'  diritto  alla
prestazione per l'anno successivo.
   2.  In  fase  di  prima  applicazione, ai fini della copertura per
l'anno in corso, il contributo va versato entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  L'entita'  del  contributo di cui al comma 1 sara' annualmente
rideterminata dalla Giunta regionale tenuto conto del disposto di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.