Art. 33.
                          Norma transitoria
 
   1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di
cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli  articoli  10,
14,  18,  23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nel
periodo dal 1› gennaio 1992 alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  su  domanda  da presentarsi alla Provincia autonoma
territorialmente  competente  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della legge medesima. La relativa documentazione
sara' prodotta secondo le modalita' previste dalle Province  autonome
per i singoli interventi.
   2.  Le  persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui
al comma 1 devono versare le contribuzioni previste  per  le  singole
prestazioni  richieste,  ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione
e' valida per tutto l'anno in corso.
   3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi
sono cosi' determinati:
     a) da parte dei soggetti in possesso dei  requisiti  per  essere
assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico e' dovuto
un  contributo  fisso  di lire 10 mila annuali per ciascun intervento
richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che  e'
fissato in lire 100 mila;
     b)  da  parte  dei  soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
avente un reddito nei limiti massimi previsti per la concessione  del
minimo vitale, aumentati del 30 per cento, e' dovuto un contributo di
lire  15  mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione
del contributo di cui all'articolo 15 che fissato in lire 150 mila;
     c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito maggiore di quello di cui  alla  fascia  precedente,  ma  non
superiore  a  lire  11 milioni pro capite, e' dovuto un contributo di
lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto,  ad  eccezione
del  contributo  di  cui  all'articolo  15 che e' fissato in lire 200
mila;
     d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito pro capite superiore a lire 11 milioni  ma  non  superiore  a
lire  16 milioni e' dovuto un contributo di lire 100 mila annuali per
ciascun intervento richiesto, ad  eccezione  del  contributo  di  cui
all'articolo 15 che e' fissato in lire 400 mila;
     e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito  pro  capite  superiore  a lire 16 milioni ma non superiore a
lire 24 milioni e' dovuto un contributo di cui  all'art.  15  che  e'
fissato in lire 400 mila;
     f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito  pro  capite  superiore  a  lire  24  milioni  e'  dovuto  un
contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto,
ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che e' fissato  in
lire 1 milione 500 mila.
   Tali  contributi,  con  riferimento  all'anno  in  corso,  saranno
versati entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.