Art. 33. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, le prestazioni previste dagli articoli 10, 14, 18, 23 e 28 sono concesse per tutti gli eventi verificatisi nel periodo dal 1 gennaio 1992 alla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda da presentarsi alla Provincia autonoma territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La relativa documentazione sara' prodotta secondo le modalita' previste dalle Province autonome per i singoli interventi. 2. Le persone che intendono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 devono versare le contribuzioni previste per le singole prestazioni richieste, ai sensi dell'articolo 7. Tale contribuzione e' valida per tutto l'anno in corso. 3. Per il primo anno di vigenza della presente legge, i contributi sono cosi' determinati: a) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per essere assistiti con il minimo vitale garantito dall'ente pubblico e' dovuto un contributo fisso di lire 10 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che e' fissato in lire 100 mila; b) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito nei limiti massimi previsti per la concessione del minimo vitale, aumentati del 30 per cento, e' dovuto un contributo di lire 15 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che fissato in lire 150 mila; c) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito maggiore di quello di cui alla fascia precedente, ma non superiore a lire 11 milioni pro capite, e' dovuto un contributo di lire 36 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che e' fissato in lire 200 mila; d) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 11 milioni ma non superiore a lire 16 milioni e' dovuto un contributo di lire 100 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che e' fissato in lire 400 mila; e) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 16 milioni ma non superiore a lire 24 milioni e' dovuto un contributo di cui all'art. 15 che e' fissato in lire 400 mila; f) da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite superiore a lire 24 milioni e' dovuto un contributo di lire 700 mila annuali per ciascun intervento richiesto, ad eccezione del contributo di cui all'articolo 15 che e' fissato in lire 1 milione 500 mila. Tali contributi, con riferimento all'anno in corso, saranno versati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.