Art. 34. Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992. 2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilita' generale della Regione". 3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai commi 1 e 2 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e Bolzano. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 24 maggio 1992 ANDREOLLI Visto: Il Commissario del governo per la provincia di Trento: CALTABIANO