Art. 34.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  per  l'attuazione della presente legge, valutato in
lire 50 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio  1992
mediante  prelevamento  di pari importo dal fondo globale iscritto al
capitolo 670 dello stato di previsione della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 1992.
   2.  All'onere relativo agli esercizi successivi si provvedera' con
legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7  e  nei  limiti  previsti
dall'art.  14  della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente
"Norme in materia di bilancio e  sulla  contabilita'  generale  della
Regione".
   3.  Con  legge  di bilancio, l'importo di cui ai commi 1 e 2 viene
annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e Bolzano.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 24 maggio 1992
 
                              ANDREOLLI
 
Visto: Il  Commissario  del  governo  per  la  provincia  di  Trento:
CALTABIANO