Art. 4. Rapporti finanziari 1. Al fine di stabilire un accordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 2. 2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province ai sensi dell'art. 2. 3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo in ragione delle esigenze alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano. Il 3 per cento di questo stanziamento rappresenta il rimborso forfettario degli oneri di gestione della presente legge. 4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente. 5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali. 6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.