Art. 4.
                         Rapporti finanziari
 
   1. Al fine di stabilire un  accordo  per  gli  aspetti  finanziari
relativi  alla  gestione  delegata  della presente legge, le Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma
finanziario annuale e triennale concernente gli  oneri  previsti  per
l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 2.
   2.  La  Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e
triennale di cui al comma 1, sentito il parere della  Commissione  di
cui  all'articolo  6,  propone  annualmente  al  Consiglio  regionale
l'ammontare del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delegate  alle
due Province ai sensi dell'art. 2.
   3.  Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla
ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo in
ragione delle esigenze alla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  alla
Provincia  autonoma di Bolzano. Il 3 per cento di questo stanziamento
rappresenta il rimborso forfettario degli  oneri  di  gestione  della
presente legge.
   4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi
regionali,  le  Province  autonome trasmettono alla Regione, entro il
mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito  all'anno
solare immediatamente precedente.
   5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in rate trimestrali.
   6.  I  finanziamenti  non utilizzati nell'anno di riferimento sono
restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di  gestione  troveranno
opportuno  ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa
all'anno successivo.