Art. 5. F i n a l i t a' 1. Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della famiglia per la cura e l'educazione dei figli, la Regione riconosce il lavoro casalingo fra le attivita' che concorrono al benessere ed al progresso della societa'. 2. Nell'ambito delle proprie compentenze la Regione integra con la presente legge la normativa statale vigente in materia di previdenza, istituendo in via prioritaria le forme di previdenza volte alla tutela del lavoro casalingo e al sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale.