Art. 5.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Avuto riguardo al riconoscimento della funzione della famiglia
per la cura e l'educazione dei figli, la Regione riconosce il  lavoro
casalingo  fra  le  attivita'  che  concorrono  al  benessere  ed  al
progresso della societa'.
   2. Nell'ambito delle proprie compentenze la Regione integra con la
presente legge la normativa statale vigente in materia di previdenza,
istituendo in via prioritaria  le  forme  di  previdenza  volte  alla
tutela  del  lavoro  casalingo  e  al  sostegno  della famiglia nello
svolgimento della sua funzione sociale.