Art. 6.
           Commissione regionale per la previdenza sociale
 
   1. E'  istitutita  la  Commissione  regionale  per  la  previdenza
sociale.
   2.  La  Commissione  regionale per la previdenza sociale e' organo
consultivo della Giunta regionale  in  materia  previdenziale  ed  in
particolare per gli adempimenti di cui alla presente legge.
   3.  La  Commissione  e' nominata con la deliberazione della Giunta
regionale ed e' costituita da:
     a)  assessore  regionale  cui  e'  affidata  la  materia   della
previdenza sociale, con funzioni di Presidente;
     b)   dirigente   la   Ripartizione   competente  per  materia  -
componente;
     c) dirigente la Ragioneria - componente;
     d) un rappresentante dell'I.N.P.S. - componente;
     e) un rappresentante dell'I.N.A.I.L. - componente;
     f) un  rappresentante  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
componente;
     g)  un  rappresentante  della  Provincia  autonoma  di Bolzano -
componente;
     h) due rappresentanti  delle  associazioni  operanti,  almeno  a
livello  provinciale,  per  finalita'  rientranti  nella  sfera della
politica familiare, scelte dalla Giunta regionale fra le associazioni
maggiormente rappresentative;
     i)  quattro  rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative operanti a livello regionale;
     l)  un rappresentante della Commissione per le pari opportunita'
fra uomo e donna della Provincia autonoma di Trento;
     m) un rappresentante della Commissione per le pari  opportunita'
fra uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano.
   Le  funzioni  di  segretario  della  Commissione sono svolte da un
funzionario regionale.
   4.  In  caso  di  impedimento  del  Presidente,  le  funzioni   di
Presidente  sono esercitate dal rappresentante di una delle due Prov-
ince autonome che appartenga a gruppo linguistico diverso  da  quello
del Presidente.
   5.  La Commissione puo' avvalersi di esperti e richiedere pareri e
relazioni su problemi di sua competenza.
   6.  La  composizione  della  Commissione   deve   adeguarsi   alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  esistenti  nella Regione quale
risulta dall'ultimo  censimento  generale  della  popolazione,  fatta
salva   la  possibilita'  di  accesso  agli  appartenenti  al  gruppo
linguistico ladino.
   7. I componenti della  Commissione  rimangono  in  carica  per  la
durata della legislatura.