Art. 6. Commissione regionale per la previdenza sociale 1. E' istitutita la Commissione regionale per la previdenza sociale. 2. La Commissione regionale per la previdenza sociale e' organo consultivo della Giunta regionale in materia previdenziale ed in particolare per gli adempimenti di cui alla presente legge. 3. La Commissione e' nominata con la deliberazione della Giunta regionale ed e' costituita da: a) assessore regionale cui e' affidata la materia della previdenza sociale, con funzioni di Presidente; b) dirigente la Ripartizione competente per materia - componente; c) dirigente la Ragioneria - componente; d) un rappresentante dell'I.N.P.S. - componente; e) un rappresentante dell'I.N.A.I.L. - componente; f) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento - componente; g) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano - componente; h) due rappresentanti delle associazioni operanti, almeno a livello provinciale, per finalita' rientranti nella sfera della politica familiare, scelte dalla Giunta regionale fra le associazioni maggiormente rappresentative; i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti a livello regionale; l) un rappresentante della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna della Provincia autonoma di Trento; m) un rappresentante della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna della Provincia autonoma di Bolzano. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale. 4. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal rappresentante di una delle due Prov- ince autonome che appartenga a gruppo linguistico diverso da quello del Presidente. 5. La Commissione puo' avvalersi di esperti e richiedere pareri e relazioni su problemi di sua competenza. 6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 7. I componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura.