Art. 7.
                      Contributi previdenziali
 
   1.  Per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge
e' richiesta la contribuzione volontaria  da  parte  dei  destinatari
delle provvidenze.
   2.  I  contributi  previsti  dalla  presente  legge debbono essere
versati alle Province autonome secondo le modalita'  stabilite  dalle
stesse.
   3.  L'importo dei contributi previdenziali previsti dagli articoli
11, 15, 21, 27 e 30 della presente legge e' rapportato al reddito del
nucleo familiare del soggetto richiedente.  Il  reddito  suddetto  si
intende  comprensivo  del reddito fiscale e del reddito patrimoniale.
La determinazione delle singole componenti  del  reddito  come  sopra
indicato,  nonche'  l'individuazione  di  altre  idonee procedure che
consentano di stabilire la reale  capacita'  contributiva  formeranno
oggetto   di   successivo  regolamento  di  esecuzione.  Il  suddetto
regolamento  sara'   preventivamente   sottoposto   all'esame   della
competente Commissione legislativa permanente.
   4.  La Giunta regionale determina annualmente le fasce di reddito,
l'entita' dei  contributi  di  cui  al  comma  3  e  l'entita'  delle
prestazioni. La rideterminazione annuale di tali elementi e' disposta
avendo  come  riferimento massimo la variazione media del costo della
vita rilevata dall'ISTAT nelle due province di Trento e di Bolzano  e
prendendo  come  base  le  fasce  di  reddito  di cui all'art. 33. La
variazione dell'entita' delle prestazioni e di quella dei  contributi
deve   avvenire   in   eguale  percentuale,  al  fine  di  assicurare
l'equilibrio economico finanziario della gestione.
   5. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario  della
gestione,  l'ammontare  dei  contributi  a  carico  degli utenti deve
coprire complessivamente almeno il 25 per cento degli  oneri  per  le
prestazioni di cui alla presente legge.