Art. 7. Contributi previdenziali 1. Per beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge e' richiesta la contribuzione volontaria da parte dei destinatari delle provvidenze. 2. I contributi previsti dalla presente legge debbono essere versati alle Province autonome secondo le modalita' stabilite dalle stesse. 3. L'importo dei contributi previdenziali previsti dagli articoli 11, 15, 21, 27 e 30 della presente legge e' rapportato al reddito del nucleo familiare del soggetto richiedente. Il reddito suddetto si intende comprensivo del reddito fiscale e del reddito patrimoniale. La determinazione delle singole componenti del reddito come sopra indicato, nonche' l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la reale capacita' contributiva formeranno oggetto di successivo regolamento di esecuzione. Il suddetto regolamento sara' preventivamente sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa permanente. 4. La Giunta regionale determina annualmente le fasce di reddito, l'entita' dei contributi di cui al comma 3 e l'entita' delle prestazioni. La rideterminazione annuale di tali elementi e' disposta avendo come riferimento massimo la variazione media del costo della vita rilevata dall'ISTAT nelle due province di Trento e di Bolzano e prendendo come base le fasce di reddito di cui all'art. 33. La variazione dell'entita' delle prestazioni e di quella dei contributi deve avvenire in eguale percentuale, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione. 5. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'ammontare dei contributi a carico degli utenti deve coprire complessivamente almeno il 25 per cento degli oneri per le prestazioni di cui alla presente legge.