Art. 8.
              Albi provinciali delle persone casalinghe
 
   1.  E'  istituito per ciascuna delle Province autonome di Trento e
Bolzano l'Albo provinciale delle persone casalinghe.
   2.  L'iscrizione  all'Albo   e'   volontaria.   Possono   chiedere
l'iscrizione all'Albo le persone che:
     a) abbiano la cittadinanza italiana;
     b) abbiano compiuto l'eta' di diciotto anni;
     c)   siano   sprovviste  di  copertura  assicurativa  per  altra
attivita' lavorativa in corso o di trattamento pensionistico diretto;
     d) siano residenti da almeno tre anni  nella  Regione  Trentino-
Alto  Adige  oppure  siano  coniugate  con  persona in possesso della
cittadinanza italiana, ivi residente da almeno tre anni;
     e) svolgano in  modo  diretto  all'interno  del  proprio  nucleo
familiare  l'attivita'  inerente  all'organizzazione  e all'andamento
della vita familiare, la cura e la educazione dei  figli  o  comunque
dei  minori  eventualmente  presenti  nel  nucleo,  o  la  cura ed il
sostegno  dei  membri   della   famiglia   in   situazione   di   non
autosufficienza.