Art. 8. Albi provinciali delle persone casalinghe 1. E' istituito per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano l'Albo provinciale delle persone casalinghe. 2. L'iscrizione all'Albo e' volontaria. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le persone che: a) abbiano la cittadinanza italiana; b) abbiano compiuto l'eta' di diciotto anni; c) siano sprovviste di copertura assicurativa per altra attivita' lavorativa in corso o di trattamento pensionistico diretto; d) siano residenti da almeno tre anni nella Regione Trentino- Alto Adige oppure siano coniugate con persona in possesso della cittadinanza italiana, ivi residente da almeno tre anni; e) svolgano in modo diretto all'interno del proprio nucleo familiare l'attivita' inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e la educazione dei figli o comunque dei minori eventualmente presenti nel nucleo, o la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.