Art. 9. Tenuta dell'Albo 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' dettata, a cura delle Giunte provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli Albi provinciali delle persone casalinghe. 2. Dell'esistenza degli Albi e delle modalita' di iscrizione agli stessi sara' data opportuna informazione alla popolazione. 3. Qualora la persona iscritta all'Albo cessi di svolgere lavoro casalingo o inizi altra attivita' lavorativa con diritti a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui l'Amministrazione provinciale, a seguito di opportune e specifiche verifiche al riguardo, venga a conoscenza della cessazione delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione, si procede alla cancellazione dall'Albo. Gli effetti della cancellazione si producono dalla data dell'evento che ha determinato il venir meno delle condizioni per il diritto all'iscrizione. Rimane salva, in ogni caso, la possibilita' di una successiva reiscrizione.