Art. 9.
                          Tenuta dell'Albo
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  sara'  dettata,  a  cura  delle  Giunte  provinciali
rispettivamente di Trento e di Bolzano, la ulteriore disciplina degli
Albi provinciali delle persone casalinghe.
   2.  Dell'esistenza degli Albi e delle modalita' di iscrizione agli
stessi sara' data opportuna informazione alla popolazione.
   3. Qualora la persona iscritta all'Albo cessi di  svolgere  lavoro
casalingo  o inizi altra attivita' lavorativa con diritti a copertura
assicurativa, la  stessa  deve  darne  immediata  comunicazione  agli
Uffici  provinciali competenti. In tal caso ed in tutti quelli in cui
l'Amministrazione provinciale, a seguito di  opportune  e  specifiche
verifiche  al  riguardo,  venga  a  conoscenza della cessazione delle
condizioni per  il  mantenimento  dell'iscrizione,  si  procede  alla
cancellazione dall'Albo. Gli effetti della cancellazione si producono
dalla  data  dell'evento  che  ha  determinato  il  venir  meno delle
condizioni per il diritto all'iscrizione. Rimane salva, in ogni caso,
la possibilita' di una successiva reiscrizione.