Art. 10.
                    Vigilanza igienico-sanitaria
 
   1. La vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata  dal  servizio
per  l'igiene  e  la  sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali,
alle cui dipendenze funzionali e' posto il personale di  vigilanza  e
di ispezione.
   2.  In  particolare,  sono  soggetti  alla  vigilanza,  per quanto
attiene al rispetto dei requisiti igienico-sanitari:
     a)  gli  edifici,  gli  stabili  e  gli impianti, ai sensi della
vigente normativa;
    b) la produzione, la manipolazione e il trasporto,  il  deposito,
il commercio, la conservazione, la somministrazione, la vendita degli
alimenti, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati
e succedanei;
    c) gli insediamenti urbani e le collettivita';
    d) gli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e
grado;
    e) le attivita' sportive;
    f)  le farmacie, salvo quanto e' disposto dalla legge provinciale
17 novembre 1988, n. 48;
    g) l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie;
    h) la pubblicita' in materia sanitaria;
    i) la produzione, la  manipolazione  e  la  vendita  dei  presidi
sanitari e degli anticrittogamici, nonche' dei cosmetici;
    j)   le  strutture  sanitarie  pubbliche  extraospedaliere  e  le
strutture sanitarie private;
    k) gli istituti penitenziari;
    l) gli stabilimenti termali  e  quelli  di  produzione  di  acque
minerali naturali e artificiali;
    m)  gli  stabilimenti  aperti  al  pubblico,  in  cui  si  svolga
un'attivita' di carattere assistenziale, ricreativo o sportivo;
    n)   le   attivita'   di    disinfezione,    disinfestazione    e
derattizzazione, da chiunque svolte;
    o)  la  produzione  e il commercio dei prodotti dietetici e degli
alimenti della prima infanzia;
    p) il servizio trasporto infermi con riguardo  ai  mezzi  e  alle
attrezzature;
    q) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
    r) le indagini epidemiologiche su base locale;
    s) gli interventi di educazione sanitaria;
    t) le attivita' di igiene e polizia mortuaria.
   3.  I  servizi  per  l'igiene  e  la sanita' pubblica delle unita'
sanitarie  locali  prestano  attivita'  di   consulenza   in   favore
dell'amministrazione   provinciale,   a   richiesta  degli  assessori
provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza.
   4. Negli ospedali pubblici la vigilanza  igienico-sanitaria  viene
esercitata dal direttore sanitario della struttura ospedaliera.
   5.  Il  servizio  per  l'igiene  e la sanita' pubblica dell'unita'
sanitaria locale provvede alle contestazioni,  alle  comunicazioni  e
alle  denunce all'autorita' giudiziaria, delle violazioni delle norme
igienico-sanitarie.
   6. Il servizio per l'igiene  e  la  sanita'  pubblica  dell'unita'
sanitaria  locale  espleta  gli incombenti relativi alle richieste di
revisione  di  analisi,  attinenti  alla  produzione  delle  sostanze
alimentari.
   7. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore degli
alimenti   e  delle  bevande,  le  unita'  sanitarie  locali  possono
stabilire, mediante convenzione da stipularsi sulla base  di  schemi-
tipo  approvati  dalla Giunta provinciale, rapporti di collaborazione
con le associazioni volontarie dei consumatori.