Art. 10. Vigilanza igienico-sanitaria 1. La vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal servizio per l'igiene e la sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali, alle cui dipendenze funzionali e' posto il personale di vigilanza e di ispezione. 2. In particolare, sono soggetti alla vigilanza, per quanto attiene al rispetto dei requisiti igienico-sanitari: a) gli edifici, gli stabili e gli impianti, ai sensi della vigente normativa; b) la produzione, la manipolazione e il trasporto, il deposito, il commercio, la conservazione, la somministrazione, la vendita degli alimenti, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; c) gli insediamenti urbani e le collettivita'; d) gli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e grado; e) le attivita' sportive; f) le farmacie, salvo quanto e' disposto dalla legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48; g) l'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie; h) la pubblicita' in materia sanitaria; i) la produzione, la manipolazione e la vendita dei presidi sanitari e degli anticrittogamici, nonche' dei cosmetici; j) le strutture sanitarie pubbliche extraospedaliere e le strutture sanitarie private; k) gli istituti penitenziari; l) gli stabilimenti termali e quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali; m) gli stabilimenti aperti al pubblico, in cui si svolga un'attivita' di carattere assistenziale, ricreativo o sportivo; n) le attivita' di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, da chiunque svolte; o) la produzione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia; p) il servizio trasporto infermi con riguardo ai mezzi e alle attrezzature; q) la profilassi delle malattie infettive e diffusive; r) le indagini epidemiologiche su base locale; s) gli interventi di educazione sanitaria; t) le attivita' di igiene e polizia mortuaria. 3. I servizi per l'igiene e la sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali prestano attivita' di consulenza in favore dell'amministrazione provinciale, a richiesta degli assessori provinciali, per gli ambiti di rispettiva competenza. 4. Negli ospedali pubblici la vigilanza igienico-sanitaria viene esercitata dal direttore sanitario della struttura ospedaliera. 5. Il servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale provvede alle contestazioni, alle comunicazioni e alle denunce all'autorita' giudiziaria, delle violazioni delle norme igienico-sanitarie. 6. Il servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale espleta gli incombenti relativi alle richieste di revisione di analisi, attinenti alla produzione delle sostanze alimentari. 7. Nello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore degli alimenti e delle bevande, le unita' sanitarie locali possono stabilire, mediante convenzione da stipularsi sulla base di schemi- tipo approvati dalla Giunta provinciale, rapporti di collaborazione con le associazioni volontarie dei consumatori.