Art. 11.
                  Personale addetto alla vigilanza
 
   1.  Il  personale  di vigilanza ed ispezione dell'unita' sanitaria
locale svolge, istituzionalmente, funzioni di polizia  amministrativa
sanitaria  a  tutela  della  salute pubblica ed opera alle dipendenze
funzionali del medico responsabile del servizio  per  l'igiene  e  la
sanita' pubblica.
   2.  Nei  limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le
attribuzioni ad esso  conferite,  il  personale  di  vigilanza  e  di
ispezione  svolge,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di legge,
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
   3. Le funzioni di ufficiale di  polizia  giudiziaria  sono  svolte
altresi'  dal personale cui sono attribuiti compiti di vigilanza e di
ispezione, inerenti all'igiene, alla sanita' pubblica e alla  polizia
veterinaria,  per  le  quali  e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
   4. Al personale di cui ai commi 2 e 3  e'  rilasciata  dall'unita'
sanitaria   locale   di   appartenenza   una   tessera  personale  di
riconoscimento nella quale sono indicate la qualifica e le  funzioni.
La  tessera  ha  validita'  quinquennale,  salva una minore durata in
relazione alla scadenza del rapporto di impiego o di servizio.
   5. Il  presidente  della  Giunta  provinciale,  sulla  base  delle
indicazioni  pervenute  dalle  unita'  sanitarie  locali, richiede al
Commissario del Governo l'attribuzione della qualifica  di  ufficiale
di   polizia  giudiziaria  al  personale  addetto  alle  funzioni  di
vigilanza e di ispezione sanitaria.
   6. Con le stesse modalita' di cui ai commi 4 e 5, sono  attribuite
le  funzioni  di agente di polizia giudiziaria agli operatori tecnici
addetti a compiti di accalappiamento cani.