Art. 12. Obbligo di denuncia o di comunicazione 1. Le notificazioni o comunicazioni sanitarie, delle quali e' prescritto l'inoltro a organi o uffici quali pubblici che siano cessati dalle funzioni o che siano stati soppressi a norma di legge, sono rivolte al servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente. 2. Le denunce nominative relative alle malattie infettive sono trasmesse al servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente, con spese a carico della stessa. 3. Le unita' sanitarie locali sono tenute a fornire ogni notizia utile agli uffici di sanita' di confine, ai fini di una reciproca collaborazione nelle funzioni di profilassi internazionale e di sanita' pubblica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1985.