Art. 12.
               Obbligo di denuncia o di comunicazione
 
   1. Le notificazioni o  comunicazioni  sanitarie,  delle  quali  e'
prescritto  l'inoltro  a  organi  o  uffici  quali pubblici che siano
cessati dalle funzioni o che siano stati soppressi a norma di  legge,
sono   rivolte  al  servizio  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica
dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente.
   2. Le denunce nominative relative  alle  malattie  infettive  sono
trasmesse  al servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita'
sanitaria locale territorialmente  competente,  con  spese  a  carico
della stessa.
   3.  Le  unita' sanitarie locali sono tenute a fornire ogni notizia
utile agli uffici di sanita' di confine, ai  fini  di  una  reciproca
collaborazione  nelle  funzioni  di  profilassi  internazionale  e di
sanita' pubblica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Ministro
della sanita' 2 maggio 1985.