Art. 14.
          Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale
 
   1. Il medico igienista di distretto:
    a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti
urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettivita';
     b)  esegue  accertamenti  preliminari  in  caso  di  documentati
inconvenienti  igienici  denunciati  da  parte  dei  cittadini  o  su
richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o  al  responsabile
del  servizio,  qualora  occorra  adottare  provvedimenti cautelari o
repressivi;
    c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri  igienico-sanitari
ai  fini  delle  autorizzazioni,  dei nulla osta, delle licenze e dei
provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa;
    d) cura  la  profilassi  delle  malattie  diffusive  comprese  le
vaccinazioni   obbligatorie   o   raccomandate,   avvalendosi   della
collaborazione degli  operatori  dell'area  funzionale  organizzativa
"territorio e servizi zonali";
    e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la
sanita' pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina
la   raccolta   di   informazioni   relative   alle   caratteristiche
epidemiologiche nell'area affidatagli;
    f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi  i
convitti  e  le  refezioni,  sulle  colonie ed i campeggi, nonche' su
tutte le manifestazioni ed attivita' di interesse collettivo;
    g) cura l'attivita'  di  polizia  mortuaria  e  gli  accertamenti
necroscopici;
    h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico legali;
    i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di
guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale.
   2.  Il  medico igienista di distretto puo' avvalersi del personale
di vigilanza e di ispezione dell'unita' sanitaria locale,  di  intesa
con il responsabile del servizio.