Art. 14. Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale 1. Il medico igienista di distretto: a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettivita'; b) esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi; c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri igienico-sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla osta, delle licenze e dei provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa; d) cura la profilassi delle malattie diffusive comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa "territorio e servizi zonali"; e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanita' pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli; f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonche' su tutte le manifestazioni ed attivita' di interesse collettivo; g) cura l'attivita' di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici; h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico legali; i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale. 2. Il medico igienista di distretto puo' avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unita' sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.