Art. 15.
                     Autorita' sanitaria locale
 
   1.   Il  sindaco  e'  l'autorita'  sanitaria  locale  cui  compete
l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e  sanita'
pubblica   che   'comportino,   secondo   le   vigenti  disposizioni,
l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o  prescrittivi,  ivi
compresi  quelli  gia'  di  competenza dell'ufficiale sanitario o del
medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla
Provincia.
   2. Il sindaco, in particolare:
    a) emette le ordinanze per accertamenti  e  trattamenti  sanitari
obbligatori e cura gli adempimenti amministrativi successivi, secondo
la vigente normativa;
    b)   emette  le  ordinanze  per  la  disciplina  delle  attivita'
rumorose, secondo la vigente normativa;
    c)  autorizza  l'esercizio  delle  attivita'  di   barbiere,   di
parrucchiere e affini;
    d)  rilascia  l'autorizzazione  sanitaria  preventiva  dei  mezzi
adibiti al trasporto  terrestre  di  alimenti  nel  solo  ambito  del
territorio  comunale,  fatto salvo quanto diversamente previsto per i
trasporti di carni;
    e) rilascia le autorizzazioni per gli scarichi nel  suolo  e  nel
sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza della vigente normativa;
    f)  rilascia  le  autorizzazioni  per i pubblici esercizi, per le
autorimesse, per i negozi, per gli affittacamere e simili;
    g) rilascia le autorizzazioni per il trasporto di salme da comune
a comune, e adotta i  provvedimenti  di  polizia  mortuaria  previsti
dalla vigente normativa;
    h) autorizza l'apertura di ambulatori medico-chirurgici;
    i)  autorizza  la  pubblicita'  relativa  agli  ambulatori e alle
professioni sanitarie;
    j) rilascia la licenza per la vendita di strumenti  sanitari,  di
apparecchi e di presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie;
    l)  vidima  i  registri  relativi  alle  sostanze  stupefacenti e
psicotrope, secondo la vigente normativa;
    m) segnala  al  servizio  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica
dell'unita' sanitaria locale i fatti di rilevanza igienico-sanitaria.
   3. Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie di cui ai commi
1 e 2, sentito il parere dei competenti servizi dell'unita' sanitaria
locale, o su proposta dei medesimi.
   4.  Il  personale  del servizio per l'igiene e la sanita' pubblica
delle unita' sanitarie locali informa  il  sindaco  su  tutto  quanto
abbia  connessione con la tutela della salute pubblica nel territorio
comunale o presenti situazioni  di  emergenza  o  di  rischio  e  gli
fornisce la necessaria assistenza e consulenza tecnica.