Art. 15. Autorita' sanitaria locale 1. Il sindaco e' l'autorita' sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanita' pubblica che 'comportino, secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi quelli gia' di competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla Provincia. 2. Il sindaco, in particolare: a) emette le ordinanze per accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori e cura gli adempimenti amministrativi successivi, secondo la vigente normativa; b) emette le ordinanze per la disciplina delle attivita' rumorose, secondo la vigente normativa; c) autorizza l'esercizio delle attivita' di barbiere, di parrucchiere e affini; d) rilascia l'autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre di alimenti nel solo ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto diversamente previsto per i trasporti di carni; e) rilascia le autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l'osservanza della vigente normativa; f) rilascia le autorizzazioni per i pubblici esercizi, per le autorimesse, per i negozi, per gli affittacamere e simili; g) rilascia le autorizzazioni per il trasporto di salme da comune a comune, e adotta i provvedimenti di polizia mortuaria previsti dalla vigente normativa; h) autorizza l'apertura di ambulatori medico-chirurgici; i) autorizza la pubblicita' relativa agli ambulatori e alle professioni sanitarie; j) rilascia la licenza per la vendita di strumenti sanitari, di apparecchi e di presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie; l) vidima i registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, secondo la vigente normativa; m) segnala al servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale i fatti di rilevanza igienico-sanitaria. 3. Il sindaco adotta i provvedimenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2, sentito il parere dei competenti servizi dell'unita' sanitaria locale, o su proposta dei medesimi. 4. Il personale del servizio per l'igiene e la sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali informa il sindaco su tutto quanto abbia connessione con la tutela della salute pubblica nel territorio comunale o presenti situazioni di emergenza o di rischio e gli fornisce la necessaria assistenza e consulenza tecnica.