Art. 19.
                   Ricorso contro gli accertamenti
 
   1. Qualora venga accertata la mancanza o la perdita dell'idoneita'
alla  pratica  agonistica  sportiva, il servizio di medicina sportiva
comunica tempestivamente all'interessato l'esito dell'esame.
   2. L'interessato puo' presentare, entro 30 giorni dal  ricevimento
della  comunicazione,  ricorso  alla  commissione  provinciale di cui
all'articolo 6, comma 1. Il  presidente  della  commissione  comunica
all'interessato,  con un preavviso di almeno 15 giorni, la data della
riunione collegiale.
   3. Nel corso del procedimento l'interessato puo'  farsi  assistere
da un medico di fiducia.