Art. 20.
                        Controlli antidoping
 
   1. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e
sanita'   pubblica"  dell'unita'  sanitaria  locale  territorialmente
competente, puo' disporre prelievi, prima e dopo le gare, di campioni
valendosi  preferibilmente  di  medici  del  servizio   di   medicina
sportiva.
   2.  I  campioni prelevati sono inoltrati ai laboratori autorizzati
che   eseguono   le   relative    analisi,    previa    comunicazione
all'interessato, che puo' assistere alle analisi stesse anche tramite
esperto di propria fiducia.
   3.  I medici incaricati dei prelievi indicati nel comma 1, durante
l'espletamento delle relative  funzioni  sono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n.
1099.
   4.  Le  spese per gli esami e le analisi relative ai controlli non
disposti d'ufficio,  sono  a  carico  dell'ente  organizzatore  della
competizione sportiva.