Art. 20. Controlli antidoping 1. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanita' pubblica" dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente, puo' disporre prelievi, prima e dopo le gare, di campioni valendosi preferibilmente di medici del servizio di medicina sportiva. 2. I campioni prelevati sono inoltrati ai laboratori autorizzati che eseguono le relative analisi, previa comunicazione all'interessato, che puo' assistere alle analisi stesse anche tramite esperto di propria fiducia. 3. I medici incaricati dei prelievi indicati nel comma 1, durante l'espletamento delle relative funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099. 4. Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli non disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.