Art. 23. Attivita' di medicina legale 1. Le unita' sanitarie locali esercitano le attivita' di medicina legale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanita' pubblica", e tramite il medico igienista di distretto. 2. Il servizio per l'igiene e la sanita' pubblica o il servizio di medicina legale delle unita' sanitarie locali esercitano in particolare le seguenti funzioni: a) accertamento dell'idoneita' generica e specifica al lavoro e dell'incapacita' temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato; b) accertamento dell'idoneita' generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacita' temporanea al servizio per infermita' dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) giudizio di invalidita' permanente dei dipendenti di enti pubblici - anche locali - e di dispensa dal servizio; d) accertamento di idoneita' o di invalidita' temporanea o permanente, previsto da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia, esclusi quelli relativi agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti; e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e soggiorni climatici; f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative; g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonche' dei responsabili di altri servizi dell'unita' sanitaria locale; h) prestazioni di medicina legale, su richiesta di enti pubblici o di privati; i) ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del distretto sanitario. 3. I sanitari del settore medico-legale dell'unita' sanitaria lo- cale possono erogare prestazioni specialistiche a richiesta di privati, di societa' assicurative, di aziende e di enti pubblici e privati entro i limiti stabiliti dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale sanitario. 4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unita' sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio ambito territoriale un servizio di medicina legale che fa parte dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanita' pubblica". Il servizio e' diretto da un dirigente sanitario della posizione funzionale apicale nella disciplina di medicina legale e delle assicurazioni ed e' dotato di una pianta organica, da istituire con delibera dell'unita' sanitaria locale, composta da un dirigente sanitario della posizione funzionale anzidetta e da altri posti da scorporare dalla pianta organica del servizio igiene e sanita' pubblica. Al servizio possono essere affidate dalla Giunta provinciale competenze multizonali.