Art. 23.
                    Attivita' di medicina legale
 
   1. Le unita' sanitarie locali esercitano le attivita' di  medicina
legale  nell'ambito  dell'area  funzionale ed organizzativa "igiene e
sanita' pubblica", e tramite il medico igienista di distretto.
   2. Il servizio per l'igiene e la sanita' pubblica o il servizio di
medicina  legale  delle  unita'  sanitarie   locali   esercitano   in
particolare le seguenti funzioni:
    a)  accertamento  dell'idoneita' generica e specifica al lavoro e
dell'incapacita' temporanea al lavoro per malattia o  infortunio  dei
lavoratori dipendenti del settore privato;
    b) accertamento dell'idoneita' generica e specifica alle mansioni
lavorative  e  dell'incapacita' temporanea al servizio per infermita'
dei dipendenti degli enti  pubblici,  ferme  restando  le  competenze
statali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
    c)  giudizio  di  invalidita'  permanente  dei dipendenti di enti
pubblici - anche locali - e di dispensa dal servizio;
    d) accertamento  di  idoneita'  o  di  invalidita'  temporanea  o
permanente,  previsto  da  leggi  o  regolamenti  dello  Stato, della
Regione o della Provincia,  esclusi  quelli  relativi  agli  invalidi
civili, ai ciechi ed ai sordomuti;
    e)  assistenza  sanitaria in favore di invalidi civili di guerra,
per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di
protesi e soggiorni climatici;
    f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le
prestazioni sanitarie integrative;
    g)   prestazioni   medico-legali  su  richiesta  della  direzione
sanitaria dell'ospedale nonche' dei  responsabili  di  altri  servizi
dell'unita' sanitaria locale;
    h)  prestazioni di medicina legale, su richiesta di enti pubblici
o di privati;
    i) ogni  altra  prestazione  e  certificazione  medico-legale  di
interesse   pubblico,   fatte   salve  le  competenze  del  distretto
sanitario.
   3. I sanitari del settore medico-legale dell'unita' sanitaria  lo-
cale  possono  erogare  prestazioni  specialistiche  a  richiesta  di
privati, di societa' assicurative, di aziende e di  enti  pubblici  e
privati  entro  i  limiti  stabiliti dagli accordi nazionali unici di
lavoro per il personale sanitario.
   4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, l'unita' sanitaria locale Centro-Sud istituisce per il proprio
ambito  territoriale  un  servizio  di  medicina  legale che fa parte
dell'area funzionale ed organizzativa "igiene e sanita' pubblica". Il
servizio  e'  diretto  da  un  dirigente  sanitario  della  posizione
funzionale  apicale  nella  disciplina  di  medicina  legale  e delle
assicurazioni ed e' dotato di una pianta organica, da  istituire  con
delibera  dell'unita'  sanitaria  locale,  composta  da  un dirigente
sanitario della posizione funzionale anzidetta e da  altri  posti  da
scorporare  dalla  pianta  organica  del  servizio  igiene  e sanita'
pubblica.  Al  servizio  possono   essere   affidate   dalla   Giunta
provinciale competenze multizonali.