Art. 24.
         Accertamento della compatibilita' delle invalidita'
                     con le mansioni lavorative
 
   1.  Il  collegio  medico  previsto  dall'articolo 20 della legge 2
aprile 1968, n. 482, concernente  il  collocamento  obbligatorio  dei
lavoratori,  e'  nominato dall'unita' sanitaria locale Centro-Sud, ha
competenza per l'intero territorio provinciale ed e' composto da:
    a)  un  medico  del  servizio  di  medicina  legale   dell'unita'
sanitaria locale Centro-Sud, con funzioni di presidente;
    b) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;
    c) un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro;
    d)  un  medico  designato dalle associazioni, dalle opere o dagli
enti di cui all'articolo 15 della legge n. 482/68, e  dalle  analoghe
istituzioni a carattere provinciale;
    e)   un   medico   designato   dal   centro  multizonale  per  la
riabilitazione dei minorati fisici e psichici;
    f)  un  medico   specialista   in   discipline   neurologiche   o
psichiatriche,  limitatamente  ai casi che riguardano persone affette
da malattie psichiche.
   2. Per ciascun membro  effettivo  e'  nominato  un  supplente;  le
funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un dipendente dell'unita'
sanitaria locale. Il collegio e' rinnovato ogni triennio. Qualora  le
designazioni  di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), non pervengano
entro 60 giorni dalla data della richiesta, l'unita' sanitaria locale
provvede d'ufficio alla nomina del collegio, tenuto conto  di  quelle
eventualmente pervenute.
   3.   Il   lavoratore  puo'  farsi  assistere,  durante  la  visita
collegiale, da un medico di fiducia.