Art. 24. Accertamento della compatibilita' delle invalidita' con le mansioni lavorative 1. Il collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio dei lavoratori, e' nominato dall'unita' sanitaria locale Centro-Sud, ha competenza per l'intero territorio provinciale ed e' composto da: a) un medico del servizio di medicina legale dell'unita' sanitaria locale Centro-Sud, con funzioni di presidente; b) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro; c) un medico designato dalle associazioni dei datori di lavoro; d) un medico designato dalle associazioni, dalle opere o dagli enti di cui all'articolo 15 della legge n. 482/68, e dalle analoghe istituzioni a carattere provinciale; e) un medico designato dal centro multizonale per la riabilitazione dei minorati fisici e psichici; f) un medico specialista in discipline neurologiche o psichiatriche, limitatamente ai casi che riguardano persone affette da malattie psichiche. 2. Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unita' sanitaria locale. Il collegio e' rinnovato ogni triennio. Qualora le designazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), non pervengano entro 60 giorni dalla data della richiesta, l'unita' sanitaria locale provvede d'ufficio alla nomina del collegio, tenuto conto di quelle eventualmente pervenute. 3. Il lavoratore puo' farsi assistere, durante la visita collegiale, da un medico di fiducia.