Art. 26.
              Standards igienico-sanitari nell'edilizia
 
   1.   Le  norme  regolamentari  sugli  standards  igienico-sanitari
riguardanti   l'edilizia   residenziale,   scolastica,   commerciale,
artigianale,   industriale,  civile  e  pubblica,  sono  adottate  su
proposta dell'assessore provinciale competente in materia di sanita'.