Art. 27.
                   Sostituzione di organi sanitari
 
   1. Qualora sia  prevista,  in  base  alla  vigente  normativa.  la
partecipazione  ad organi collegiali provinciali o locali, del medico
provinciale o del responsabile del servizio provinciale per  l'igiene
e  la  sanita' pubblica, o di funzionari medici addetti ai rispettivi
uffici o servizi, gli stessi  sono  sostituiti  da  altro  componente
medico, designato dalla Giunta provinciale o dal competente organismo
locale.
   2.  Qualora,  in  base  alla  vigente normativa, siano previsti il
parere, la proposta o  altro  atto  o  provvedimento  dei  funzionari
indicati   nel  comma  1,  le  relative  funzioni  sono  assolte  dal
responsabile  del  servizio  per  l'igiene  e  la  sanita'   pubblica
dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente.