Art. 27. Sostituzione di organi sanitari 1. Qualora sia prevista, in base alla vigente normativa. la partecipazione ad organi collegiali provinciali o locali, del medico provinciale o del responsabile del servizio provinciale per l'igiene e la sanita' pubblica, o di funzionari medici addetti ai rispettivi uffici o servizi, gli stessi sono sostituiti da altro componente medico, designato dalla Giunta provinciale o dal competente organismo locale. 2. Qualora, in base alla vigente normativa, siano previsti il parere, la proposta o altro atto o provvedimento dei funzionari indicati nel comma 1, le relative funzioni sono assolte dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanita' pubblica dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente.