Art. 28.
      Compensi ai componenti delle commissioni di accertamento
                       dell'invalidita' civile
 
  1.  Dopo  l'articolo  14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n.
46, e' inserito il seguente articolo 14- bis:
 
                            "Art. 14-bis.
                 Compensi alle commissioni sanitarie
 
   1. Ai membri delle commissioni sanitarie  spettano  i  gettoni  di
presenza  ed  il  trattamento  economico  di  missione previsti dalla
vigente normativa provinciale.
   2.   A   decorrere   dall'1  gennaio  1991,  ai  componenti  delle
commissioni  sanitarie,  non  dipendenti  provinciali,   e'   inoltre
corrisposto,    per    ogni   accertamento   diagnostico   effettuato
collegialmente, un compenso di L. 15.000, ridotto a L.  5.000  per  i
componenti  dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella
provinciale, nel caso in  cui  le  riunioni  collegiali  si  svolgano
durante l'orario di lavoro.
   3.  Per  accertamento  diagnostico  si  intende quello definitivo,
espresso in percentuale di invalidita'.
   4.  Nei  casi  in  cui  nel  corso  della  riunione  appositamente
convocata,  la commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale
21 agosto  1978,  n.  46,  ritenesse  sufficiente  la  documentazione
esistente, la decisione in merito al ricorso presentato puo' avvenire
seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente".