Art. 28. Compensi ai componenti delle commissioni di accertamento dell'invalidita' civile 1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e' inserito il seguente articolo 14- bis: "Art. 14-bis. Compensi alle commissioni sanitarie 1. Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. 2. A decorrere dall'1 gennaio 1991, ai componenti delle commissioni sanitarie, non dipendenti provinciali, e' inoltre corrisposto, per ogni accertamento diagnostico effettuato collegialmente, un compenso di L. 15.000, ridotto a L. 5.000 per i componenti dipendenti da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, nel caso in cui le riunioni collegiali si svolgano durante l'orario di lavoro. 3. Per accertamento diagnostico si intende quello definitivo, espresso in percentuale di invalidita'. 4. Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato puo' avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente".